Imposta ipotecaria

Questa imposta grava sulla trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione nei pubblici Registri immobiliari.

Deve essere versata dall’acquirente al momento dell’acquisto di una casa o da qualsiasi persona avente diritti reali di godimento su beni immobili (cioè di usufrutto, di servitù, di superficie, di uso e di abitazione). 

Essa riguarda anche le successioni (cioè l’eredità), le donazioni e le ipoteche.

Al pagamento normalmente provvede il notaio che si deve recare presso l’Agenzia del Territorio negli uffici dei Pubblici Registri.

 


 

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