Difficoltà con le rate del mutuo? Scopri se le puoi sospendere

In caso di difficoltà, è possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo, ma bisogna rientrare tra le categorie beneficiarie: ti spieghiamo i requisiti, le modalità e i tempi per sospendere le rate del mutuo.

 


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Cos’è il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate del mutuo?

Sospendere le rate del mutuo è una possibilità più che concreta nel contesto attuale, caratterizzato da instabilità a vari livelli, specie quello lavorativo. La sospensione delle rate del mutuo è un importante strumento con il quale il legislatore italiano ha voluto aiutare coloro che si trovano improvvisamente a dover fronteggiare difficoltà economiche.

Ti trovi in una situazione simile? Vediamo i requisiti che determinano chi può sospendere le rate del mutuo. Prima però è opportuno dire che questa misura di sostegno è stata introdotta con la Legge 244 del 24 dicembre 2007, tramite la creazione del Fondo di solidarietà presso il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel quale confluiscono le risorse necessarie a far fronte alle richieste di sospensione delle rate da parte dei mutuatari.

Il Fondo di solidarietà è diventato operativo nel 2013, sostituendosi ai richiedenti in difficoltà e provvedendo a restituire alla banche, per il periodo di sospensione delle rate, gli interessi relativi alle rate sospese, con l’esclusione della componente dello spread. In sintesi, il Fondo di solidarietà si occupa di compensare il mancato pagamento degli interessi da parte dei clienti con una somma uguale, al netto dello spread. 

Chi può sospendere le rate del mutuo e come funziona?

Bene, ma chi può richiedere la sospensione delle rate del mutuo? In generale, i beneficiari della sospensione delle rate del mutuo sono i cittadini titolari di un mutuo sottoscritto per l’acquisto di un immobile “prima casa” che si trovino in situazione di temporanea difficoltà. Entrando nello specifico, i mutuatari che possono richiedere questa misura sono quelli che, nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio, abbiano subìto:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) e siano in disoccupazione;
  • la cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • la sospensione dal lavoro per almeno 1 mese, con attualità dello stato di sospensione;
  • la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Oltre a ciò, rientrano tra le casistiche di accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate del mutuo anche la morte del mutuatario (la sospensione spetta agli eredi) o l’insorgenza di un handicap grave, non inferiore all’80%, così come i mutuatari subentrati nel contratto di mutuo che presentino tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo. Rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, è utile specificare che sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e le dimissioni del lavoratore, senza che a queste corrisponda una giusta causa.

Inoltre, la sospensione delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso del contratto di mutuo. Fai attenzione! La sospensione delle rate è una vera e propria sospensione, ovvero non cancella le rate, ma le “blocca” temporaneamente, dunque il mutuo e le garanzie collegate vedono un allungamento della durata del periodo di ammortamento (ovvero: sospendendo le rate per 6 mesi, la durata del mutuo si allungherà di conseguenza). Infine, la sospensione delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria.

Come richiedere la sospensione delle rate del mutuo?

Rientri tra i potenziali beneficiari del Fondo di solidarietà? Vuoi richiedere la sospensione delle rate del mutuo? Ecco come si fa! Innanzitutto la domanda di sospensione delle rate deve essere presentata alla banca mutuante (senza bisogno di presentare anche l’attestato l'ISEE), la quale, verificata la correttezza della documentazione, invierà quest’ultima a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), l’ente preposto a valutare e decidere in merito alla concessione dell’aiuto.

La modalità è quella della compilazione di un modulo dedicato alla richiesta di sospensione delle rate. Il modulo ufficiale è stato recentemente semplificato (a seguito della pandemia da Covid-19) e si trova sui siti del Dipartimento del Tesoro, di CONSAP e dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana). Per richiedere l’accesso al Fondo di solidarietà, occorre compilare il modulo direttamente online e inviarlo seguendo le modalità previste da ciascuna banca.

Fondo di solidarietà: la proroga fino a fine 2022

Adesso manca solo un elemento: quanto tempo c’è per presentare la richiesta di sospensione delle rate del mutuo? A seguito della proroga, il Fondo di solidarietà è stato infatti esteso fino al 31 dicembre 2022 (sempre per un massimo di 18 mesi), dunque è possibile compilare il modulo di richiesta ancora fino alla fine dell’anno.

Oltre a ciò, la proroga del Fondo di solidarietà fino al 31 dicembre 2022 ha introdotto anche altre novità, ovvero nuove categorie di beneficiari. In particolare, si tratta di lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali che, a causa dell'emergenza pandemica, abbiano accusato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tutto chiaro? Se rientri in una delle categorie di beneficiari del Fondo di solidarietà che ti abbiamo illustrato e hai bisogno di aiuto con il mutuo, compila il modulo e richiedi la sospensione delle rate!

 

 

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