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title: Se la banca cede il mutuo a terzi, la surroga è possibile
description: La cessione del mutuo a terzi è utile alla banca per emettere titoli oppure saldare debiti che ha nei confronti di terzi ponendo i mutui come garanzia.
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[News mutui](https://www.mutuisi.it/news-mutui)

# [Se la banca cede il mutuo a terzi, la surroga è possibile](https://www.mutuisi.it/news-mutui/se-la-banca-cede-il-mutuo-terzi-la-surroga-e-possibile)

 Scritto da [Mutuisì](https://www.mutuisi.it/news-mutui/author/mutuisì) | 18 febbraio 2011

Essendo tuttavia il [mutuo](https://www.mutuisi.it/) un vero e proprio contratto con atto notarile pubblico obbligatorio, non può essere modificato unilateralmente in nessuna sua parte.  
Quindi,chi acquista il mutuo potrà rivalersi nei confronti del mutuatario solo ed esclusivamente nelle modalità previste nell’atto originale, a meno che il mutuatario non esprima il suo accordo per iscritto.

Se si pagano regolarmente le **rate**, non potrà ad esempio abbreviare la durata del mutuo, modificare gli interessi dovuti, esigere **garanzie **ulteriori o avviare una procedura esecutiva sull’**immobile** se soggetto ad ipoteca, nemmeno se si tratta a sua volta di un creditore della **banca** che ha venduto il mutuo o se è in atto una procedura amministrativa coatta nei confronti della banca.  
La banca che vende il **mutuo** rimane referente del mutuatario sia per il **pagamento delle rate** che per le attività amministrative relative al mutuo.  <

**SURROGA POSSIBILE**

Secondo il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 o **decreto Bersani bis**, è possibile senza alcun onere portare il proprio mutuo presso un’ altra banca che pratichi condizioni giudicate più favorevoli, rinegoziare le **condizioni** del mutuo con la stessa banca oppure, tramite una procedura detta accollo, vendere l’immobile cedendo il mutuo al compratore.  
Secondo tale decreto, la **banca** non può applicare alcun onere o sanzione per tali operazioni a parte le spese notarili.

La domanda di **surroga** o di **rinegoziazione** andrà inoltrata alla **banca** presso la quale si è acceso il [mutuo](https://www.mutuisi.it/) che è responsabile di rispondere al mutuatario nei tempi previsti.  
Ciò è possibile anche quando l’**istituto** ha ceduto il mutuo a terzi: deve comunque essere disponibile alla richiesta di surroga del **cliente**.

Nel caso della **surroga** la banca cedente ha 30 giorni per fornire alla banca surrogante la documentazione necessaria, ossia il debito residuo e una quietanza di pagamento, pena una sanzione pecuniaria dell’1% del valore del **mutuo** per ogni mese di ritardo da versare al mutuatario. 

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