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I dettagli che contano
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Volontario, legale, nullo… facciamo ordine sul mutuo di scopo!

2 min di lettura

Il mutuo di scopo è una forma di finanziamento che viene erogato per il raggiungimento di finalità specifiche e prestabilite, che fanno parte del contratto stesso di finanziamento: ecco come funziona e quali sono le tipologie di mutuo di scopo.

Cos'è e come funziona il mutuo di scopo?

Hai mai sentito parlare del mutuo di scopo? Se il termine non ti suona nuovo, ma non conosci bene di cosa si tratta, sei sulla pagina giusta. Per spiegare cos’è il mutuo di scopo, è sufficiente partire dalla parola “scopo”: si tratta infatti di un particolare tipo di finanziamento che, oltre alle normali peculiarità contrattuali dei mutui, prevede anche che il mutuatario destini la somma ottenuta in prestito ad una specifica finalità, ovvero lo scopo del mutuo stesso.

Questo contratto di finanziamento è consensuale e prevede che il finanziatore si impegni a provvedere i mezzi finanziari il soggetto finanziato, che deve impegnarsi a restituire il prestito ricevuto e versare gli eventuali interessi - come in un normale mutuo -, ma anche la somma ottenuta ad uno specifico scopo, il cui inadempimento può causare la risoluzione del contratto di finanziamento.

Rispetto a questa caratteristica del mutuo di scopo è importante chiarire che si distingue, dal punto di vista strutturale, dal mutuo fondiario perché il mutuatario si deve anche impegnare sia a livello contrattuale sia tramite l'attuazione concreta dell'attività programmata al raggiungimento dello scopo previsto, sulla base di un interesse che deve essere condiviso anche da parte di chi eroga il mutuo.


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Cosa cambia tra il mutuo di scopo legale e quello volontario?

Ora che sai cos’è il mutuo di scopo e come funziona, possiamo spiegarti quali tipologie esistono rispetto a questa formula contrattuale di finanziamento. La prima è quella del mutuo di scopo “legale”, in cui la finalità è prevista da norme di legge. In questo caso, dunque, si tratta generalmente di finanziamenti pensati per vincolare l’erogazione di somme pubbliche al raggiungimento di scopi socialmente rilevanti, come nel caso della concessione di incentivi alle imprese da parte dello Stato.

Trattandosi di un mutuo di scopo, il conseguimento delle finalità programmate è dunque un elemento costitutivo del contratto di finanziamento. La normativa italiana prevede diverse formule di mutuo di scopo legale, poiché si tratta di un finanziamento predeterminato dalla legge, ma senza specificare a priori la figura. La seconda tipologia è invece quella del mutuo di scopo “volontario”, ovvero un contratto che prevede che le parti stabiliscano, senza l’intervento di obblighi normativi, di vincolare l’erogazione del finanziamento al raggiungimento di una specifica finalità pattuita consensualmente. Il conseguimento dello scopo fissato, anche in questo caso, è un elemento costitutivo del contratto stesso.

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Come si esprime la Cassazione sul mutuo di scopo nullo?

Bene, a questo punto non ti resta che scoprire in quali circostanze il mutuo di scopo diventa nullo, ovvero il contratto di finanziamento viene risolto prima del suo termine naturale. Sapendo cos’è il mutuo di scopo, è facile intuire che la nullità del contratto si può verificare innanzitutto quando sussiste l’evidente assenza di volontà da parte del mutuatario di perseguire l’obiettivo previsto.

La Cassazione si è già espressa in passato su più di un caso in cui, pur essendo stata riconosciuta l'indicazione della destinazione delle somme da parte del mutuatario, quest’ultimo non si è effettivamente impegnato a raggiungerle, dunque a conseguire lo scopo del mutuo stesso. Inoltre il mutuo di scopo viene valutato nullo anche se si verifica una modifica della finalità a cui la concessione delle somme era subordinata e che dunque faceva parte del contratto di finanziamento stesso.

Dunque, prendendo ad esempio un mutuo di scopo stipulato per acquistare un immobile, il mutuo è nullo se il mutuatario impiega la somma ricevuta per altre finalità diverse dall’acquisto della casa. Citando l’ordinanza della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2019 (n. 26770), il contratto di mutuo di scopo è nullo in caso di “deviazione della causa concreta del contratto da quella del mutuo di scopo”. Come a dire… mai perdere di vista l’obiettivo!


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