Accessione

Avviene quando una proprietà preesistente attira nella propria orbita altre cose che prima ne erano estranee a prescindere dalla volontà del soggetto che diventa proprietario senza saperlo o volerlo.

Il principio di accessione è adattato dal codice legislativo a particolari situazioni:

Opere fatte da un terzo con materiali propri: il proprietario del suolo ha diritto di tenersi la costruzione o piantagione, pagando a sua scelta una somma pari al costo dell'opera o al maggior valore conseguita dal suolo; se il terzo ha costruito in malafede oppure se il proprietario del suolo era inconsapevole dell'attività costruttiva e non vi si era potuto opporre, egli può obbligare l'altro a demolire la costruzione; in ogni caso la rimozione non può essere domandata se sono trascorsi sei mesi da quando il proprietario del suolo ha avuto notizia dell'incorporazione.

Accessione invertita: nel costruire sul proprio fondo, il proprietario sconfina in buona fede, occupando con la costruzione parte di un fondo contiguo.

Se il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dall'inizio della costruzione, il giudice può, su richiesta del costruttore, attribuirgli la proprietà della parte del fondo altrui occupata, obbligandolo però a pagare il doppio del suo valore.

Qui l'accessione non opera automaticamente: deve essere pronunciata dal giudice e la sentenza ha in questo caso natura costitutiva; l'eccezionalità della norma ha indotto la giurisprudenza a darne una interpretazione restrittiva; qui la buona fede non è presunta, ma deve essere provata - l'accessione vale solo se si è costruita sul suolo altrui una porzione di edificio, non l'intero edificio, né opere diverse da costruzioni.

Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (articolo 935): il proprietario dei materiali può, a sua scelta, chiederne la separazione o pretendere che gli sia corrisposto il valore dei materiali; ma non può optare per la separazione se questa arrechi grave pregiudizio all'opera o faccia perire la piantagione.

Opere eseguite dal terzo con materiali altrui: il proprietario dei materiali può rivendicarli, ma se ciò reca grave pregiudizio alle opere o al fondo, il proprietario di questo e il terzo sono tenuti in solido a corrispondere il valore dei materiali.

 

 

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