Mora

La mora scatta quando vi sono tre elementi: il ritardo del pagamento è imputabile al cliente; il cliente è colpevole del mancato o ritardato pagamento; infine, la banca invia una comunicazione scritta con cui chiede il pagamento di quanto non è stato versato.

La banca può chiedere la risoluzione del mutuo se il ritardo si è verificato per almeno sette volte, anche non consecutive, ma deve attendere che siano passati 180 giorni dalla scadenza di ogni rata non versata.

In questo periodo di ritardo la banca applica alla rata degli interessi superiori rispetto a quelli del mutuo, detti “interessi di mora”, che sono indicati espressamente nel contratto e che però non possono essere aggiunti a quelli previsti dal mutuo, ma sono alternativi.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può ottenere il pignoramento dell’immobile ipotecato e la sua vendita all’asta.

Se c’è un fidejussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

La banca inoltre segnale il cliente che non paga o paga in ritardo alla Centrale dei Rischi, segnalazione che può compromettere la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

 

 

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